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SCELTA TRA SCUOLA PUBBLICA E PRIVATA IN CASO DI SEPARAZIONE.

Dopo la separazione, chi decide la scuola dei figli?

Una delle questioni più spinose da risolvere per i coniugi e, in generale, per i genitori è quella della scelta tra scuola pubblica e privata in caso di separazione.

Le decisioni legate ai figli, dalle più banali alle più importanti, diventano ulteriore motivo di conflitto, spesso dettato più dal risentimento che da un’effettiva divergenza di pensiero.

Pertanto, in caso di disaccordo, diventa inevitabile l’intervento del Giudice che, ascoltate le ragioni dell’unoe dell’altro genitore (e dei figli minori se maggiori di dodici anni), decide quale “terzo genitore imparziale”.

Una vera e propria sconfitta per i genitori: delegare ad un terzo (il quale, benché attento, scrupoloso e preparato, non potrà mai conoscere un figlio quanto i genitori) è sempre un segnale di scarsa competenza ed attitudine genitoriale.

Ma come decide il Giudice? La scuola pubblica viene generalmente preferita a quella privata, poiché garantisce (o, meglio dovrebbe garantire) un’educazione liberale e pluralistica e non orientata verso uno specifico modello culturale (cfr. Tribunale di Milano, sentenza 2-18 marzo 2016, n. 3521). La scuola privata, tuttavia, viene prediletta in caso di esigenze particolari: ad esempio, per figli con particolari difficoltà di apprendimento o di inserimento in nuovi contesti sociali, oppure per ragazzi che desiderano coltivare studi particolari.

Molto spesso, però, i Giudici hanno ritenuto opportuno salvaguardare il principio di continuità didattica: salvo casi eccezionali, il figlio ha il diritto di terminare ogni singolo ciclo di studi presso l’istituto scolasticoove lo ha iniziato e l’eventuale trasferimento potrà avvenire solo in concomitanza con il passaggio al ciclo scolastico successivo.

Nella sua decisione, il Giudice difficilmente tiene conto delle scelte operate dai genitori prima della separazione: se un figlio, ad esempio, ha frequentato la scuola primaria in un istituto privato, al momentodel passaggio alla scuola secondaria, in assenza dell’accordo tra i genitori, dovrà frequentare la scuolapubblica.

Tale orientamento giurisprudenziale, peraltro aderente ai principi costituzionali, tuttavia, ha spesso determinato situazioni ingiuste: sono frequenti i casi in cui uno dei due genitori, dopo anni di scuola privata, nega il proprio consenso solo per questioni economiche ovvero, purtroppo, per mera rivalsa nei confronti dell’altro genitore; in queste circostanze sarebbe, forse, opportuno discostarsi dai principi generali e valutare soluzioni maggiormente aderenti ad ogni singolo caso di specie, così da consentire ai figli di non subire oltremodo le conseguenze della separazione dei genitori.

28 novembre 2018
Avv. Carolina Akie Colleoni

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