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LA FIGURA DEL CTU E DEL CTP NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO.

Una riflessione sul ruolo del CTU e del CTP nei casi di separazione, divorzio, affido e collocamento.

Il preminente interesse del Giudice nelle procedure aventi ad oggetto l’affidamento ed il collocamento dei figli minori è quello di garantire loro una sicurezza psicologica ed affettiva indispensabile per uno sviluppo psicofisico sano anche in termini di struttura e personalità: tale obiettivo è perseguibile assicurando loro la presenza costante di entrambe le figure genitoriali nella quotidianità, come sancito dalla Legge n. 54/2006.

L’interesse del minore è, dunque, al centro della scena.

Quando gli interventi di risoluzione alternativa alle dispute (pratica collaborativa, mediazione familiare, coordinazione genitoriale) non sono servite a prevenire o risolvere il conflitto genitoriale separativo, il Giudice può richiedere una consulenza tecnica d\’ufficio (CTU), affidando ad una figura ausiliaria specializzata l’acquisizione e l’elaborazione di informazioni ed elementi al fine di assumere una decisione “giusta”, nell’interesse dei minori coinvolti.La CTU in ambito di separazione/divorzio e affidamento minori è la valutazione specialistica, conseguita mediante strumento di indagine ausiliario che permette al giudice di “farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica” (art. 61 c.p.c.). L\’analisi approfondita del CTU riguarda tematiche quali i legami familiari esistenti tra genitori e figli, le caratteristiche personologiche dei genitori in separazione, le loro capacità genitoriali, le condizioni di affido che garantiscano la crescita sana e armonica del minore e il suo benessere psicofisico.

Obiettivo della consulenza è riportare al Giudice la condizione psicologica e relazionale all’interno del nucleo familiare, della coppia e del sistema nel suo complesso, evidenziando i punti di fragilità, di forza, le aree di criticità e le risorse utili per attuare cambiamenti evolutivi in senso positivo.Particolare attenzione dovrà essere posta ai cosiddetti “aspetti prognostici” della situazione famigliare (le risorse disponibili, le eventuali potenzialità al cambiamento dell’intero nucleo familiare, ecc.) al fine di programmare e prevedere interventi opportuni: la consulenza mira idealmente a una restituzione di responsabilità genitoriale in cui i genitori – anche con l’aiuto dei propri Consulenti Tecnici di Parte (CTP) – possano ricomporre la comunicazione tra loro, con e sui figli, al fine di rispondere alle esigenze degli stessi.

Nella valutazione delle capacità genitoriali, al fine di regolamentare correttamente la frequentazione del minore con entrambi i genitori ovvero, eventualmente, di escludere uno o entrambi i genitori dall’affidamento, il CTU dovrà tener conto dei criteri minimi relativi alle capacità genitoriali, che riguardano essenzialmente la funzione di cura e protezione, la funzione riflessiva, la funzione empatica/affettiva, la funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale), e il criterio dell’accesso all’altro genitore. In particolare, l’esperto chiamato dal giudice a compiere l’accertamento dovrà valutare le competenze del genitore.

Altri compiti dell’esperto riguardano: la valutazione qualitativa della relazione tra il minore ed entrambi i genitori; la valutazione delle principali cause del conflitto parentale e dei possibili effetti sullo sviluppo psico-sociale sui figli (considerando che l’accesa conflittualità tra i genitori, di per se’, non è ragione sufficiente a giustificare l’indicazione al giudice per un affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori); l’individuazione delle aree disfunzionali – siano esse di natura relazionale (conflitti genitori-figli, tentativi di esclusione di uno dei genitori da parte dell’altro genitore, etc.) oppure di origine individuale (psicopatologia di un genitore, alcolismo, tossicodipendenza, criminalità, instabilità comportamentale ed affettiva) – e dei possibili riverberi negativi sullo sviluppo psico-sociale dei figli (tenendo presente che così come la salute mentale di per sé non coincide con l’adeguatezza genitoriale, allo stesso modo la presenza di disturbi psicologici o di altri problemi di natura psico-sociale non necessariamente compromette la competenza genitoriale); identificare le risorse potenziali e residuali del sistema familiare di cui tenere conto nella pianificazione degli interventi che dovranno essere disposti a sostegno della genitorialità; identificare le risorse pubbliche e private presenti sul territorio al fine di meglio pianificare gli eventuali interventi a sostegno della famiglia (cfr. Protocollo di Milano 2012).

Mentre il CTU è incaricato dal giudice, il CTP viene nominato dalla Parte per il tramite del proprio difensore al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente nell’ambito del processo.

Il CTP ha il diritto di assistere e partecipare alle operazioni peritali condotte dal CTU, accertandosi anche che il CTU e il CTP di controparte utilizzino metodologie e contenuti corretti e supportati dal dato rilevato durante l\’indagine e dalla letteratura scientifica specialistica.

Il CTP, dunque, è a tutti gli effetti parte integrante del sistema peritale, insieme al Giudice, al CTU (manus longa del Giudice) ed ai legali delle Parti.

Con la Legge n. 54/2006 è stata prevista una maggiore interazione tra CTU e CTP in quanto, a modifica della procedura precedente, le osservazioni, note e riflessioni del CTP che prima andavano direttamente depositate agli atti, ora vengono previamente trasmesse al CTU in risposta alla prima bozza di relazione, in modo che il CTU possa opportunamente allegarle alla propria relazione finale, con una sua sintetica valutazione.

Il CTP assume per questi motivi una posizione molto delicata e sensibile all\’interno dell\’articolata dinamica consulenziale, rappresentando uno snodo significativo ed un ruolo complesso di intermediazione tra le attese e le aspettative della parte e del legale, il lavoro di tutela e di vigilanza richiesto dal proprio ruolo consulenziale, il proprio convincimento professionale, etico e deontologico, \”il benessere del minore\” e l\’indagine peritale condotta dal CTU.

In conclusione, la CTU rappresenta quindi un’opportunità per la famiglia tutta per approdare a migliore comprensione individuale, relazionale e familiare. 8 novembre 2018

Avv. Carolina Akie Colleoni

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