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MANTENIMENTO FIGLI MAGGIORENNI: FINO A QUANDO E’ DOVUTO?

QUANDO I GENITORI SONO TENUTI E QUANDO CESSA IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI?

L’art. 30 della Costituzione e dagli artt. 147 e ss. c.c. impongono ad entrambi i genitori l\’obbligo dimantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione automatica di detto obbligo al raggiungimento della maggiore età dei figli.

Il raggiungimento della maggiore età, infatti, non rappresenta la discriminante per l\’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli che, invece, rimane strettamente connessa al raggiungimento di un\’autosufficienza economica che consenta al figlio di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.

Indispensabile, a questo punto, definire e comprendere i limiti del concetto di “indipendenza del figlio maggiorenne”.

La giurisprudenza ha stabilito che, sebbene non sia necessario un lavoro stabile, sono sufficienti un reddito o, in alternativa, il possesso di un patrimonio tali da garantire un\’autosufficienza economica (cfr. Cass. Civ. n. 27377/2013): il figlio maggiorenne può, dunque, considerarsi economicamente indipendente in presenza di un impiego che gli consenta un reddito corrispondente alla sua professionalità e un\’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (cfr. Cass. Civ. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012).

Peraltro, la volontà del figlio maggiorenne di intraprendere un percorso formativo volto al raggiungimento di una migliore posizione lavorativa non determina il venir meno in capo ai genitori del dovere di mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 1779/2013).

Al riguardo, la costante ed unanime giurisprudenza ed anche la più recente dottrina si sono espresse nel senso che l\’obbligo al mantenimento dei figli maggiorenni perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell\’autosufficienza economica non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio.

Pertanto, è configurabile l\’esonero dalla corresponsione del contributo al mantenimento, laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere un’effettiva autonomia economica dai genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto ingiustificato rifiuto alle opportunità di lavoro prospettate ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento.

Infatti, nella fattispecie la Corte, con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancorché saltuaria, e \”non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risultava formalmente iscritto da più di 8 anni\”. Una volta venuti meno i presupposti del mantenimento, a seguito del raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio maggiorenne, \”la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l\’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico\” non può far risorgere l\’obbligo \”potendo sussistere al massimo, in capo ai genitori, un obbligo alimentare\”.

Non rileva, invece, per la cessazione dell\’obbligo di mantenimento, il mero conseguimento di un titolo di studio universitario né la costituzione di un nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne, a meno che non si tratti \”di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente\” (cfr. Cass. Civ. n. 1830/2011).

12 novembre 2018
Avv. Carolina Akie Colleoni

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