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NUOVI PARTNER NELLA VITA DEI FIGLI.

Nuove relazioni e nuovi legami affettivi dopo la separazione: rapporti tra genitori, figli e nuovi partner.

Accade sempre più spesso che, in sede di separazione, divorzio o interruzione di convivenza, i genitori chiedano ai rispettivi legali e/o al Tribunale di limitare il diritto di visita dell’altro alla sua sola presenza,affinché i figli non abbiano contatti con il nuovo compagno (la nuova compagna) della madre (del padre). Negli accordi di separazione consensuale e/o divorzio congiunto è frequente la richiesta di inserire una clausola che in qualche modo tuteli i figli da una frequentazione affrettata e/o assidua con altre figure che intervengano sentimentalmente nella vita degli \”ex\”.

Tale richiesta ha, all’evidenza, una matrice di natura esclusivamente psico-emotiva e nasce dal senso di frustrazione, di impotenza, di paura al pensiero che una terza persona \”estranea\” possa inserirsi nella vita dei propri figli: accettare la presenza di un nuovo partner è estremamente complicato, ancor più se harappresentato la causa della separazione; in ogni caso, anche se l’ingresso di un nuovo compagno/a avvieneanni dopo, possono comunque crearsi gelosie e tensioni, con particolare riferimento alla relazione con i figli.

Ciò premesso, se non sussistono pregiudizi per i minori, non può essere accolta la richiesta del genitorevolta a inibire i rapporti tra i figli e il nuovo partner dell’ex, ancor più se la relazione con lo stesso è ormaiconsolidata e, quindi, per il tempo trascorso, i minori abbiano correttamente metabolizzato la sua presenza nella vita del padre o della madre.

Secondo il principio della bigenitorialità, i figli, anche dopo la separazione, continuano ad avere due genitori con due vite diverse e hanno, pertanto, diritto di partecipare alla vita di entrambi nella sua interezza.

Tale diritto è sancito e tutelato dall’art. 337-ter c.c. che, infatti, stabilisce che \”… il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi …\”.

Questo principio generale conferma che un partner stabile rientra certamente tra le persone con le quali i figli della precedente unione dovrebbero avere un \”rapporto significativo\”, anche solo alla luce del \”rapporto equilibrato e continuativo\” con il genitore che ha formato la nuova coppia.

Ne consegue che, ove non sussistano situazioni gravi, è normale e fisiologico che i figli abbiano contatti e frequentino regolarmente i nuovi partner dei genitori.

Tuttavia, spesso si assiste a veri e propri \”veti\” da parte di un genitore alla frequentazione del partnerdell’altro: si tratta di divieti del tutto ingiustificati ed illegittimi.

Nessuna norma, infatti, prevede che il genitore separato debba frequentare i suoi figli in modo esclusivo e in solitudine, né sussiste alcuna norma che vieti al genitore separato di mettere in contatto i figli con il suo nuovo partner.

Pertanto, senza pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale (Cfr. Tribunale di Milano, Sez. IX Civile, 23 marzo 2013; Tribunale di Milano, Sez. IX Civile, ottobre 2016; Tribunale di Milano, Sez. IX Civile, 18 gennaio 2017; Corte di Cassazione, sentenza n. 283/2009).

Con l\’entrata in vigore della Legge Cirinnà (che riconosce espressamente tutela giuridica alla coppia composta da uno dei genitori separati e dal suo nuovo partner), il principio è stato ulteriormente consolidato, tuttavia è indispensabile che le modalità con cui il genitore coinvolge il suo nuovo partner nella vita dei figli siano graduali, rispettose dei tempi di comprensione e metabolizzazione dei bambini, improntate a buon senso e responsabilità, affinché non creino in loro sofferenza e disagio.

Non è, quindi, escluso che, su richiesta di un genitore, il Giudice possa disporre una limitazione alla frequentazione dei nuovi partner purché, all’esito di un’accurata indagine psicodiagnostica sulla situazione esul nucleo familiare allargato, emerga che la presenza del nuovo compagno/a sia di grave nocumento al benessere psico-fisico dei figli(Cfr. Cass. Civ., sentenza n. 11448/2017 del 10 maggio 2017).

Le sentenze citate confermano che, nella prassi giurisprudenziale, si è consolidata una tutela sempre piùforte per i legami costruiti all’interno delle famiglie allargate (Cfr. Tribunale di Milano, Sez. IX Civile, 23 marzo 2013, ordinanza nella quale viene riconosciuto che il genitore separato ha diritto a coinvolgere il figlio nella sua nuova relazione sentimentale, ricordando che la psicologia ritiene che \”l’inserimento graduale deinuovi compagni nella vita dei figli di genitori separati, corrisponde al loro benessere\”, laddove madre e

padre facciano correttamente comprendere alla prole che le nuove figure non si possono e non devono sostituirsi a quelle genitoriali).

Quello che emerge dalle pronunce richiamate è, dunque, l’invito ai genitori ad usare buon sensonell’introduzione di nuove figure nella vita dei figli e, soprattutto, il richiamo ad avere sempre presente l’interesse del minore, che è il bene principale da salvaguardare e da tutelare.

L’obiettivo, quindi, a cui si deve mirare è quello di ricreare un nuovo equilibrio familiare riportando una situazione di serenità e benessere sia per gli adulti sia, soprattutto, per i minori favorendo lo stabilirsi di relazione positive ed equilibrate.

10 aprile 2018

Avv. Carolina Akie Colleoni

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