Oltre il criterio della “maternal preference”
La Legge 8 febbraio 2006, n. 54 – \”Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli\” è stata introdotta a tutela e salvaguardia dell’interesse dei figli ad avere e mantenere un rapportosolido, sereno ed equilibrato con entrambi i genitori, anche dopo la separazione e la disgregazione del nucleo familiare.
Il concetto su cui tale Legge si focalizza è il principio della \”bi-genitorialità\”, ovvero il principio etico secondo cui un bambino ha diritto ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche se i genitori si separano.
Ma quali sono le modalità di applicazione di tale principio?
Come emerge da studi anche internazionali, il principio di piena bi-genitorialità e quello di parità genitorialehanno condotto all’abbandono del criterio della \”maternal preference\” in favore del modello \”gender neutral child custody laws\”, ossia normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore
collocatario il quale deve necessariamente essere individuato sulla base dell’interesse del minore, non potendo essere il solo genere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale (rientranoin quest’ultima categoria oltre alla Legge n. 54/2006, anche la Legge n. 219/2012 ed il D. Lgs. n. 154/2013sull’equiparazione dei figli naturali e legittimi).
Il criterio della \”maternal preference\” applica il principio secondo cui, in presenza di figli in tenera età, prescolare o scolare, la madre è presuntivamente ritenuta il genitore con il quale è più opportuno che i minori convivano prevalentemente, benché anche il padre disponga di eccellenti capacità genitoriali e abbia mostrato dimestichezza nella cura della prole.
Tuttavia, tale criterio interpretativo non è previsto dagli art. 337-ter e seguenti del Codice Civile ed ètotalmente in contrasto con la ratio ispiratrice della citata Legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso,oltre che con le fonti di diritto internazionali.
Da qui nasce la preoccupazione che affligge principalmente molti padri che si separano: la convinzione,infatti, che la separazione possa comportare l’inevitabile rottura dei rapporti con i figli è, purtroppo, ancoraradicata benché, negli ultimi tempi, lo scenario sia sensibilmente mutato.
La recente giurisprudenza di merito, infatti, è sempre più orientata alla tutela della genitorialità paterna anche in presenza di minori in tenera età, partendo dal presupposto secondo cui le competenze di un genitore si sviluppano e accrescono anche con la pratica.
Il ruolo del padre si è ormai evoluto: i papà moderni partecipano attivamente all’educazione, all’istruzionee alla cura quotidiana dei propri figli e non sussiste alcuna ragione per cui un figlio non possa continuare a beneficiare, naturalmente con modalità diverse, della presenza quotidiana di entrambi i genitori.
Il Tribunale di Milano con decreto in data 14 gennaio 2015 ha stabilito che \”la genitorialità si apprende facendo i genitori\”. La \”cornice minima\” dei tempi di permanenza con ciascun genitore prevede, pertanto, del tempo infrasettimanale (anche con pernottamento) e fine settimana alternati, in modo da garantire una certa continuità di vita anche con il genitore non collocatario, ferma restando la conservazione di un ambiente abitativo principale del minore (cfr. Corte Appello Catania decreto 16 ottobre 2013 e Tribunale di Milano decreto 3 giugno 2014).
La previsione secondo cui i figli minori vengono \”collocati prevalentemente presso un genitore\” è volta unicamente a tutelare la loro stabilità nell’ambito di un assetto familiare non più monocentrico ma checontempla due ambienti di riferimento, quello materno e quello paterno; tale collocamento prevalente, in ogni caso, non può e non deve in alcun modo pregiudicare il genitore non collocatario.
In ogni caso, il principio ispiratore nella decisione del Giudice ai fini del collocamento del minore, deve essere quello della neutralità del genitore prevalentemente collocatario, potendo essere sia il padre sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore.
E così, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18867/2011, ha disposto il collocamento della figlia minore al padre, non per carenze o incapacità della madre, ma per aver la bambina manifestato il desiderio di voler stare con il papà.
Di rilievo anche il decreto del Tribunale di Milano in data 19 ottobre 2016 che ha confermato il collocamento della figlia minore presso il padre, precisando che \”non può sempre applicarsi il criterio della \”maternal preference\” poiché il criterio a cui fare riferimento è quello del superiore interesse del minore, non essendo ammissibile la prevalenza materna come guida per il giudice alla scelta del miglior genitore collocatario\”.
Ancora, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 2 dicembre 2016, ha collocato un minore presso il padre assumendo che non debba in alcun modo sussistere un automatismo nel determinare il collocamento del minore, anzi lo stesso deve essere collocato presso il genitore ritenuto più idoneo, anche attraversol’espletamento di una perizia psicodiagnostica.
Anche la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2770/17 ha confermato il provvedimento delTribunale di primo grado che, dopo aver disposto l’audizione del minore, lo aveva collocatoprevalentemente presso il padre arrivando a concludere che tale collocazione era \”maggiormente conforme al suo interesse, al suo equilibrio e alla sua serenità\”.
A ciò si aggiunga che non mancano pronunce di tale natura anche quando sono stati ravvisati a carico delle madri evidenti segnali di incapacità ed inadeguatezza a garantire un ambiente domestico equilibrato edidoneo per i figli minori, mettendo, altresì, a repentaglio l’accesso alla figura paterna con gravi ripercussionisullo sviluppo della relazione padre-figli (cfr. Tribunale di Milano decreto 19 ottobre 2016).
22 maggio 2018
Avv. Carolina Akie Colleoni