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L’Alienazione Genitoriale: di cosa si tratta, come si manifesta e come si valuta in Tribunale.

La sindrome da alienazione genitoriale o sindrome da alienazione parentale (PAS, dalla formula in inglese) è un concetto che venne introdotto per la prima volta negli anni ottanta dallo psichiatra forense statunitense Richard Gardner, e descritto come una dinamica psicologica disfunzionale che si attiva nei figli minori coinvolti nelle separazioni conflittuali dei genitori. Secondo Gardner questa sindrome sarebbe il risultato di una presunta “programmazione” dei figli da parte di uno dei due genitori (definito “genitore alienante”) che porta i figli a dimostrare astio e rifiuto versol’altro genitore (definito “genitore alienato”): un incitamento ad allontanarsi da uno dei duegenitori, portato avanti intenzionalmente dall’altro genitore attraverso l’uso di espressionidenigratorie, false accuse e costruzioni di «realtà virtuali familiari». Per Gardner, affinché si possa parlare di PAS, è necessario che questi sentimenti di astio e di rifiuto non nascano da dati reali e oggettivi che riguardano il genitore alienato.

Fin da subito la teoria di Gardner fu molto contestata nel mondo scientifico-accademico poiché priva di solide dimostrazioni e, per lo stesso motivo, non è nominata nel Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM 5, principale fonte per i disturbi psichiatrici ufficialmente riconosciuta in tutto il mondo) e non è considerata nemmeno dall’APA (American Psychological Association).

Nonostante la mancanza di prove scientifiche a supporto, l’alienazione genitoriale – intesa non come sindrome di cui soffrono i minori ma come condotta attivata all’interno di una famiglia che si sta sfaldando e che viene ritenuta esistente nel momento in cui i bambini non vogliono più vedere uno dei due genitori – viene presa in considerazione molto spesso nelle aule dei Tribunali, anche in Italia: diventa cioè un principio in ambito giudiziario a cui si fa spesso ricorso nei casi si separazione conflittuale (cfr. Trib. Milano, IX Civ., Decreto 9 – 11 marzo 2017, Pres. Amato, est. Buffone).

L’alienazione genitoriale è, dunque, una grave forma di abuso contro i bambini, coinvolti in separazioni altamente conflittuali, che consiste nell\’indottrinamento, da parte di un genitore (alienante) in pregiudizio dell\’altro (alienato), e nell\’allineamento del bambino con il genitore alienante. Tale meccanismo è, di fatto, finalizzato ad escludere, demolire e annientare il genitore alienato.

Le modalità con cui tale condotta si concretizza possono essere, diretta e indiretta: nel primo caso, il bambino utilizza e fa proprie le espressioni denigratorie e offensive nei confronti dell’altro genitore,la creazione di false accuse di violenza, maltrattamenti e abuso che nei casi più complessi puòaddirittura arrivare all’abuso sessuale, senza però aver interiorizzato le ragioni del genitore alienante; nel secondo caso, il genitore alienante manipola il figlio facendo leva sul senso di lealtà diquest’ultimo intaccando il suo piano più intimo e profondo, ovvero quello emozionale.

In entrambi i casi, la costruzione di una “realtà” inesistente, caratterizzata dalla paura e dalla persecuzione, genera nei figli profondi sentimenti di terrore, diffidenza e odio verso il genitore alienato. Il figlio, quindi, si allea incondizionatamente con il genitore alienante da cui dipende e con il quale ha un rapporto esclusivo e simbiotico, iniziando a fare propria la sua visione ed arrivando ad esprimere insofferenza, astio, disprezzo e denigrazione contro il genitore alienato.

E così, il genitore alienante, attuando il proprio “programma di denigrazione” demolisce il rapporto relazionale fra il figlio e il genitore alienato; molto spesso il figlio rifiuta qualunque contatto, anche solamente telefonico, con il genitore alienato adducendo giustificazioni decisamente deboli e superficiali.

Al fine di diagnosticare la PAS è necessaria una valutazione diretta del comportamento del bambino, poiché sarà quest’ultimo a fornire le informazioni necessarie per valutare se effettivamenteci si trovi in presenza di PAS ed il livello della sindrome; solo dopo aver effettuato una valutazione e aver classificato il livello sarà possibile attuare il modello di intervento giuridico e terapeutico corretto.

E così, in presenza di un caso di PAS lieve, il trattamento terapeutico non si rende necessario poiché, intervenendo sul piano giuridico mediante l’affidamento del minore al genitore alienante, quest’ultimo arresterà le proprie condotte manipolative sul figlio; nei casi di PAS moderata si rende necessaria una cooperazione tra il terapeuta ed il Tribunale: il terapeuta dovrà preferire il collocamento del bambino presso il genitore alienante e il Tribunale dovrà prevedere un protocollo di visite tra il figlio ed il genitore alienato; infine, in presenza di PAS grave si rende necessario un intervento drastico al fine di prevenire la possibilità che in futuro il bambino manifesti patologie psichiche: tale intervento consiste nel collocamento del bambino presso il genitore alienato ovvero, in alternativa, onde evitare la costrizione presso il genitore che, di fatto, il bambino rifiuta, si può prevedere un trasferimento temporaneo intermedio in cui il bambino viene si allontanato dal genitore alienante e collocato in una struttura intermedia, in attesa di ripristinare i rapporti con entrambe le figure genitoriali dopo che il percorso psicoterapeutico intrapreso ed il “disinquinamento ambientale”abbiano prodotto effetti positivi.

Al fine di contenere, quanto più possibile, i gravi ed innumerevoli effetti negativi che i figli alienati possono riportare nel corso della loro crescita, è opportuno ed indispensabile effettuare una diagnosi puntuale mediante la raccolta di informazioni e un’analisi clinica sul minore e sul nucleo familiare di riferimento.

31 ottobre 2018
Avv. Carolina Akie Colleoni

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