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AFFIDO CONDIVISO: COSA PREVEDE IL DDL PILLON

Separazioni e affido minori: \”DDL Pillon\” con molte ombre e poche luci

Forti discussioni suscita il Decreto Legge cosiddetto “Pillon” (dal senatore leghista che lo ha presentato) chetratta la questione dell’affido condiviso e prevede un’asserita \”bigenitorialità perfetta\”: in caso di separazione di una coppia – questo il tema centrale – il mantenimento dei figli, il loro affido e, di conseguenza, i costi e il tempo trascorso con loro, devono essere equamente suddivisi tra padre e madre.

Il DDL in esame, fortemente orientato a tutelare gli interessi degli adulti a discapito di quelli dei bambini, rappresenta la risposta mal strutturata e peggiorativa di una domanda seppur intimamente lecita, destando viva preoccupazione, a fronte degli importanti cambiamenti proposti e, qui di seguito, riportati in sintesi:

  • mediazione familiare obbligatoria, in presenza degli avvocati di parte, per avviare la separazione;
  • abolizione dell’assegno di mantenimento, a fronte di un mantenimento diretto della prole per il tempo di competenza di ciascun genitore;
  • divisione rigorosa a metà del tempo trascorso dai figli con ciascun genitore;
  • un indennizzo per il genitore che lascia all’altro la casa di proprietà.Con particolare riferimento al collocamento dei figli minori ed al tempo trascorso con ciascun genitore (cfr. art. 11 DDL), appare evidente come la divisione a metà del tempo e la doppia residenza dei figli ledano fortemente il diritto dei minori alla stabilità, alla continuità e alla protezione, per quanto possibile, dalle scissioni e dalle lacerazioni che inevitabilmente le separazioni portano nella vita delle famiglie. Tale previsione contempla la possibilità applicativa di una divisione a metà di un figlio, così arrivando a considerare i minori alla stregua di beni materiali.Nel testo di legge, infatti, non si riscontra alcuna osservazione aggiuntiva o casistica particolare riguardo a figli in tenerissima età (per esempio sotto i tre anni) né rilevanza alcuna rispetto a desideri espressi dai minori.

Peraltro, sconcertante è l’assoluta indifferenza alla qualità della vita dei figli, all’importanza che vivano inun contesto di riferimento, continuativo e rassicurante. Serie perplessità suscita, infatti, l’imposizione didover cambiar casa ogni dieci giorni, specialmente quando, per questioni di forza maggiore, la casa di un genitore è molto lontana da quella dove il figlio è cresciuto e ha costruito la sua quotidianità.

All’articolo 17, inoltre, si fa riferimento a situazioni in cui il figlio rifiuta la relazione con un genitore,prevedendo sanzioni in capo all’altro genitore: pur sapendo che esistono casi di manipolazione di minori daparte di un genitore appare, in ogni caso, altamente lesivo dei diritti del minore supporre che il suo rifiuto di incontrare un genitore sia, comunque, da imputarsi al condizionamento dell’altro. Il minore ha il pieno e legittimo diritto di rifiutarsi di mantenere un rapporto con un genitore la cui inadeguatezza è comprovata anche a seguito di episodi di violenza domestica.

Il DDL prevede, poi, che “I genitori di prole minorenni che vogliano separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare”, senza in alcun modo considerare la totale inapplicabilità della mediazione nei casi di alta conflittualità tra le parti e nei casi di violenza domestica.

Da ultimo, la perdita di un assegno di mantenimento pone il rischio di un importante incremento della conflittualità genitoriale, esponendo i genitori a continue occasioni di dissenso e scontro sulle questioni economiche, piattaforme simboliche su cui di volta in volta rimettere in campo disagi emotivi, poiché sul denaro simbolicamente si mette in campo una proiezione affettiva.

Pensato e strutturato in questo modo, le parti coinvolte sono incoraggiate a rimanere in uno stato di aggressione permanente, con mille quotidiane occasioni di risentimento.

Milano, 9 ottobre 2018

Avv. Carolina Colleoni

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