Affidamento all\’Ente, decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale
Oggigiorno sempre più spesso si ricorre all’emissione di provvedimenti (anche di natura provvisoria ed urgente) che dispongono l’affidamento di minori al Servizio Sociale, a seguito di segnalazione al Tribunale per i Minorenni da parte del Pubblico Ministero minorile, dei genitori, dell’Ufficio di Servizio Sociale ovvero degli organismi di educazione (cfr. art. 25 Legge Minorile).
Il Tribunale, dunque, effettuate le dovute indagini sulla personalità del minore, potrà disporne, condecreto motivato, l’affidamento al Servizio Sociale con o senza collocamento in comunità.
Si tratta di provvedimenti che traggono origine dall’esigenza di rieducare i minori distogliendoli dalle loro “devianze” tuttavia, nel tempo, il campo d’azione si è esteso a temi più ampi: infatti, sono numerose le pronunce dell’Autorità Giudiziaria volte a proteggere i minori da trascuratezza e maltrattamenti da parte delle stesse figure genitoriali.
L’affidamento si estrinseca attraverso un\’attività di sostegno e controllo della vita del minore da parte del Servizio Sociale incaricato, il quale monitora la condotta del minore riferendone periodicamente al Tribunale e proponendo un’eventuale modifica delle prescrizioni in senso più restrittivo o chiedendone la cessazione.
Conseguentemente, la responsabilità genitoriale viene compressa e condizionata, tanto che i genitori sono tenuti ad accettare il controllo del Servizio Sociale affidatario e le prescrizioni dallo stesso impartite al figlio minore, allineando la loro linea educativa in conformità e nel rispetto dell’Ente. Continua, invece, a gravare sui genitori il dovere di mantenimento della prole.
L\’affidamento al Servizio Sociale, nato come provvedimento rieducativo delle devianze giovanili, ha trovato, oggi, ampio spazio in ambito civile: si fa riferimento a quei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario Civile che, nell\’ambito dei procedimenti civili (de potestate, di affidamento, separativi, divorzili, ecc.) hanno lo scopo di tutelare la prole da trascuratezza, maltrattamenti o violenze poste in essere da genitori inadeguati.
Si tratta di provvedimenti emessi con decreto motivato ex artt. 330, 333 e 336 c.c. in esguito ai quali l’Autorità Giudiziaria può disporre la decadenza ovvero la limitazione della responsabilità genitoriale o, comunque, adottare opportuni provvedimenti nell’interesse della prole.
La misura dell’affidamento dei figli minori al Servizio Sociale viene, oggi, utilizzata anche nell’ambito delle procedure di separazione e divorzio giudiziali.
“La designazione dell’ente pubblico, per l’esercizio della responsabilità genitoriale, in sostituzione dei genitori, in applicazione dell’art. 333 c.c., comporta che è l’ente di riferimento ad avere la facoltà di decidere per il fanciullo, anche dirimendo contrasti insorti tra i genitori. E, invero, l’applicazione dell’art. 333 c.c. ha proprio questa funzione: si affida il minore all’ente perché la conflittualità tra i partners è talmente patologica che, in difetto di intervento permanente del Comune, vi sarebbero continuamente controversie, litigi, processi pendenti (per la salute, l’istruzione, la residenza, etc.: per ogni questione travolta dal conflitto). L’affidamento all’ente, con delega all’esercizio della responsabilità genitoriale, istituisce, dunque, un modulo extra giudiziario di risoluzione del conflitto: insorge la lite sulla decisione, i genitori non pervengono ad un accordo, il Comune decide al posto di padre e madre” (Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., Decreto 14 aprile2016 – Pres. Dott.ssa E. Manfredini; Giudice Est. Dott. G. Buffone).
Troppo spesso, tuttavia, nei provvedimenti di affidamento dei figli minori all’Ente non vengono chiaramente esplicitati i poteri attribuiti al Servizio Sociale incaricato: un mandato generico, infatti, non consente di comprendere quali siano gli effettivi poteri attribuiti al Servizio Sociale anche riguardo alle modalità di esercizio del ruolo genitoriale, alle decisioni da impartire ai genitori ed a cuigli stessi devono attenersi nell’interesse della prole.
23 ottobre 2018
Avv. Carolina Akie Colleoni