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COLLOCAMENTO ALTERNATO PRESSO CIASCUN GENITORE: SI O NO ?

Collocamento alternato e benessere psicofisico dei figli di genitori.

Uno degli argomenti maggiormente discussi durante le separazioni (intese, anche, come interruzione di convivenze more uxorio) e i divorzi, riguarda i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore.

Nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio (c.d. C.T.U.), si fa riferimento al c.d. “diritto di visita del genitore non collocatario” tuttavia, nella realtà, non si tratta di un semplice diritto di visita bensìdi un vero e proprio diritto dei figli minori di godere della presenza di entrambi i genitori e, conseguentemente, del dovere di entrambi i genitori di garantire l’applicazione del principiodella bi-genitorialità, partecipando attivamente al progetto educativo, di crescita e di assistenza della prole, così da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell\’evento separativo.

In tale ottica, si è inserita la possibilità di prevedere un “affido condiviso alternato” inteso come lagestione dell’affido condiviso con permanenza paritetica dei figli presso ambedue i genitori, in alternativa al più “tradizionale” orientamento che prevede il collocamento prevalente dei figli minoripresso un genitore con riconoscimento di un diritto di visita, più o meno ampio, al genitore non collocatario.

La cultura dominante, figlia dei tempi e degli interessi della classe emergente, infatti, vorrebbe che nelle separazioni i figli abbiano una collocazione prevalente presso un solo genitore, quasi sempre la madre.

Tuttavia, spesso, l’equità del tempo trascorso con ambedue i genitori contribuisce in mododeterminante al raggiungimento della qualità del rapporto genitore-figlioe si dimentica che proprio questa disuguaglianza di tempi è il principale motivo del contendere nelle aule giudiziarie.

I Tribunali, con sempre maggiore frequenza, dispongono l’affido condiviso alternato anche quando i genitori non abbiano un buon rapporto fra loro, purché le distanze delle rispettive abitazioni non costituiscano un ostacolo per le libere e spontanee frequentazioni dei genitori da parte del minore.

Tale forma di affido, però, richiede una solida cultura della bi-genitorialità nei genitori, nei giudici, negli avvocati e, se coinvolti, nei Servizi Sociali.

Le difficoltà esistono: la mancanza di una autentica cultura delle pari opportunità genitoriali; la non sempre evidente disponibilità, da parte dei genitori, a guardare al bene dei figli e non solo alle loro esigenze e rivendicazioni di persone adulte; la non sempre chiara disponibilità del Giudice a leggere attentamente i fascicoli della separazione, entrando nel merito delle vicende su cui sono chiamati a pronunciarsi e rinunciando alle solite prassi consuetudinarie che finiscono per negare, di fatto, lo spirito del condiviso; il ricorso a psicologi ed assistenti sociali il cui parere non sempre è scevro da propensioni e/o condizionamenti ideologici; la scarsa capacità e disponibilità a considerare i minori come persone con propri diritti, tempi e spazi.

Il collocamento alternato continua a dare (perché da anni studiato all’estero) ottimi risultati come dimostrato anche da recentissimi studi e la maggior parte dei Paesi Europei lo adotta sia per benefici psicofisici riscontrati sui minori sia per il crollo della conflittualità di coppia (Svezia, Belgio, Danimarca, Spagna, Paesi Baschi). La Francia, seconda rispetto agli altri, prevede il collocamento alternato in circa il 17-19% dei casi con almeno il 35% del tempo presso ciascungenitore ma la percentuale sale notevolmente laddove si applicano i “grossi recuperi” estivi del genitore cosiddetto “less involved” (meno coinvolto, cioè il non collocatario) che, come si ha modo di verificare, in questi procedimenti è quasi sempre il padre.

Il collocamento alternato è previsto in diversi Paesi (in particolare, Nord Europa ed in alcuni Stati Americani) dati i benefici ampiamente dimostrati a confronto con altre tipologie di frequentazione con il genitore non collocatario e risponde perfettamente alle richieste degli stessi figli di genitori separati.

Ciò, naturalmente, è da intendersi quando ad entrambi i genitori vengono riconosciute adeguate capacità genitoriali e le distanze geografiche tra le abitazioni lo possano permettere. Laddove, esigenze lavorative o altro, determinino distanze importanti tra le abitazioni occorre ricordare che non viene meno il diritto del minore alla bigenitorialità.

Si tratterà, dunque, di trovare, caso per caso, soluzioni adeguate ed opportune che tutelino, comunque ed in ogni caso, il minore consapevoli che, la tutela dei diritti e le migliori garanzie per una sana crescita psicofisica, devono essere la bussola che orienta ogni decisione.

Articolo del 6 marzo 2019

Avv. Carolina Akie Colleoni

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