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UN CURATORE SPECIALE PER IL MINORE SE I GENITORI SONO INADEGUATI.

\"\"IL CURATORE SPECIALE RAPPRESENTA IL MINORE IN GIUDIZIO QUANDO I GENITORI SONO INCAPACI A TUTELARLO.

“Il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall\’art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all\’incapace; la nomina del curatore speciale prescinde da un’istanza di parte e può essere disposta d’ufficio dal giudice, posto che l’art. 9 della Convenzione europea sull\’esercizio dei diritti dei fanciulli,fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l\’autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti motu proprio(Corte Cost. 83/2011). In particolare, il curatore speciale può essere designato quando appaia necessario che sia una terza persona a rappresentare il minore, per la temporanea inadeguatezza dei genitori a prendere di mira esalvaguardare l’interesse primario del figlio e per la situazione di insanabile contrasto tra gli stessi nella lettura della realtà dei fatti. In questo caso, sarà il curatore speciale ad assumere la rappresentanza del minore per tutti gli atti indicati dal giudice e, in particolare, avrà il compito di rappresentare il fanciullo anche nel processo pendente. Ove il curatore sia stato scelto in persona di un Avvocato, potrà essere questi a costituirsi direttamente in giudizio per il fanciullo” (cfr. Trib. Milano, Sez. IX civ., decreto 15 maggio 2014(Pres. Gloria Servetti, Giudice Rel. Rosa Muscio).

Pertanto, quando i genitori sono temporaneamente inadeguati a tutelare la posizione del figlio ed in presenzadi un forte ed evidente conflitto di interessi tra minore e genitori, L’Autorità Giudiziaria interviene, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., nominando d’ufficio un Curatore Speciale nell’interesse del minore.

Il Curatore Speciale rappresenta, quindi, il minore nel giudizio pendente in cui si discute anche dei suoi diritti, essendo lo stesso portatore di propri interessi e parte sostanziale del procedimento stesso.

Come accaduto con il decreto innanzi citato, il Tribunale di Milano, in applicazione dei principi normativi nazionali e comunitari, utilizza lo strumento della nomina di un curatore ex officio quando i figli minori sono coinvolti in procedimenti particolarmente complessi, delicati e conflittuali.

In particolare, quando i genitori non appaiono in grado di comunicare tra loro in modo costruttivo e positivonell’interesse del figlio minore, incapaci di ascoltare e “sentire” le sue esigenze ed i suoi disagi, il Tribunale, senza giungere all’estrema emissione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale,evidenzia la necessità che sia una persona terza a curare gli interessi del bambino, una persona che possa essere portavoce e garante delle sue reali ed effettive necessità in un momento familiare estremamente fragile e delicato, come può essere la separazione dei genitori.

In base alla normativa vigente, il minore è considerato portatore d\’interessi propri ed è qualificabile, quindi, come parte sostanziale del processo. Ne deriva che nelle ipotesi di conflitto di interesse con i genitori, la sua tutela può avvenire concretamente solo se il minore è autonomamente rappresentato e difeso anche in giudizio.

Già da tempo la giurisprudenza aveva espresso questo principio, individuando nell’art. 78 c.p.c. una norma generale, che autorizza il Giudice a procedere d’ufficio alla nomina di un curatore speciale tutte le volte incui ravvisi un potenziale conflitto di interesse del figlio minore con i genitori (cfr. Cass. Civ. 21 ottobre 2009, n. 22238; Cass. Civ. 15 maggio 2013 n. 11687; Cass. Civ. 11 dicembre 2013 n. 27729).

Qualora venga nominato un avvocato quale Curatore Speciale, egli dovrà costituirsi in giudizio per il minore e rappresentarlo curando esclusivamente i suoi interessi.

3 ottobre 2018

Avv. Carolina Akie Colleoni

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