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IL TRADIMENTO ON-LINE È CAUSA DI ADDEBITO.

La rivoluzione introdotta dalla Cassazione pone l’accento sul tradimento che si consuma tramite social network e mezzi digitali.

L’art. 143 c.c., nell’elencare gli obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale, indica, primo tra tutti, quello di fedeltà reciproca, seguito dall’assistenza morale e materiale, dalla collaborazione nell’interesse dellafamiglia e, infine, dalla coabitazione.

La violazione di tali principi cardine del matrimonio scatenante la crisi dell’unione coniugale, puòdeterminare il coniuge che ha subito tale comportamento a rivolgersi al Tribunale per ottenere unapronuncia di separazione con addebito a carico dell’altro coniuge.

La recente sentenza n. 9384/2018 emessa dalla Corte di Cassazione in data 17 aprile 2018 non ha ritenutoessere violazione dell’obbligo di coabitazione il comportamento di una moglie che si è allontanata dalla casa coniugale dopo aver scoperto che il marito cercava nuove compagnie femminili su siti internet.

I Giudici della Corte di Legittimità hanno ritenuto, infatti, che la condotta del marito, seppur in modalità\”digitale\”, abbia avuto un’effettiva incidenza nella vita della coppia capace, quindi, di compromettere lafiducia tra i coniugi e, pertanto, che sia stata \”circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l\’insorgere della crisi matrimoniale all\’origine della separazione\”.

L\’uomo, nel caso di specie, lamentava che la moglie avesse abbandonato il tetto coniugale, violando l\’obbligo di coabitazione, solo sulla base di un suo erroneo convincimento meritandosi, quindi, a suo avviso, l\’addebito della separazione, senza che vi fossero concreti presupposti per dirsi \”tradita\”; egli accompagnava a queste considerazioni anche la richiesta di revocare l\’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie per l’importo mensile di € 600,00.

Ebbene, la Corte di Cassazione non solo ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 143 c.c. e, pertanto, la lesione dell\’onore e della dignità della moglie ma ha, altresì, confermato l’impegno economico in favore della stessa.

L’adulterio del marito, pertanto, è stato ritenuto la causa principale del fallimento del matrimonio poichéegli, con il suo tradimento on-line, ha inequivocabilmente tradito la moglie, intimamente, nel rapporto di fiducia ed affidamento reciproco che è connotato imprescindibile dell’unione coniugale.

Con detta pronuncia, pertanto, il tradimento on-line (ovvero il flirt attraverso internet) è stato equiparato al tradimento reale: secondo la Cassazione, infatti, chi commette tradimento on-line con messaggi equivoci sui social network o altri strumenti digitali, al pari di aver commesso adulterio nella vita reale, può subire la domanda di separazione giudiziale con addebito.

Il diritto si è adeguato alla nostra era digitale e la recente pronuncia della Corte di Cassazione ne è una chiara conferma.

12 giugno 2018

Avv. Carolina Akie Colleoni

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