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MANTENIMENTO AL FIGLIO NON RICONOSCIUTO: A CHI SPETTA?

PADRE NATURALE: L’OBBLIGO DEL MANTENIMENTO SORGE CON LA NASCITA DEL FIGLIO

Con la recente sentenza in data 14 luglio 2016, n. 14417, la Corte di Cassazione ha condannato il padre di due gemelli al pagamento, a favore della madre, di un ingente importo a titolo di rimborso per le spesesostenute da quest’ultima per il mantenimento dei figli nel periodo compreso tra la loro nascita e laproposizione del ricorso per la dichiarazione giudiziale di paternità.

La Cassazione ha fondato la detta pronuncia sulla circostanza per cui l’obbligazione di mantenimento sorge a seguito del riconoscimento ed entrambi i genitori concorrono all’obbligo di mantenimento della prole,in base al combinato disposto degli articoli 147 e 148 c.c.; pertanto, anche qualora il riconoscimento avvenga in un momento successivo alla nascita del figlio, il genitore che lo ha effettuato non è esoneratodal pagamento di quanto derivante dall’obbligazione di mantenimento: tale obbligo ha efficacia ex tunc, ovverosia, con effetti decorrenti dal momento della nascita.

Ne deriva che, in applicazione dell’art. 1299 c.c. il quale, in tema di obbligazioni solidali, stabilisce che colui che ha adempiuto all’obbligazione per l’intero è legittimato a ripetere dai condebitori la parte di ciascuno diessi, il genitore che ha sostenuto in maniera esclusiva le spese di mantenimento dei figli ha diritto di regresso verso il genitore che ha effettuato il riconoscimento (cfr. Cass. n. 15756/06; Cass. n. 22506/10; Cass. n. 26653/11).

A tale orientamento si affianca altro filone giurisprudenziale basato sia sul concetto di “responsabilità genitoriale” enunciato dall’art. 316 c.c., che fa riferimento al solo fatto della procreazione, sia sul disposto normativo dell’art. 30 Cost. ai sensi del quale «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio…”. È evidente, dunque, dal tenore letterale di detta norma,che l’obbligo di mantenere i figli origini dalla procreazione indipendentemente dall’attribuzione formale di uno status.

Pertanto, alla luce di detto orientamento, l’obbligazione di mantenimento prescinde dall’intervenuto riconoscimento o dall’accertamento giudiziale dello status di figlio poiché l’obbligazione si origina per ilsolo fatto della procreazione e il rimborso delle spese sostenute da uno solo dei genitori può essererichiesto all’altro entro il termine di prescrizione decennale decorrente dal momento in cui era statasostenuta la singola spesa (cfr. Tribunale di Roma, 1 aprile 2014, n. 7400).

È bene precisare che, l’obbligazione di mantenimento enunciata nell’art. 147 c.c., rubricato “Doveri verso i figli”, e richiamata anche nell’art. 315-bis c.c., rubricato “Diritti e doveri del figlio”, va inteso in un dovere dinatura patrimoniale in senso ampio: infatti, ricomprende non solo i bisogni alimentari, bensì quantonecessario per la cura, l’assistenza morale e materiale dei figli tra cui, a titolo esemplificativo, le spese per una casa adeguata, le spese sanitarie, scolastiche, sportive, le spese per le relazioni sociali (Cass. 14 maggio 2010, n. 11772; Cass. 19 marzo 2002, n. 3974).

Per quanto concerne la determinazione del quantum delle spese rimborsabili, considerato che entrambi igenitori sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alla rispettiva“capacità economica”, occorre tener conto della capacità lavorativa, professionale e/o casalinga di ciascunodi essi, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali di entrambi.

Occorre rilevare che la quantificazione delle spese da restituire può essere effettuata anche in via equitativa, sebbene sia necessario considerare quanto effettivamente e concretamente versato dal genitore che, in passato, ha sostenuto integralmente le spese di mantenimento.

8 ottobre 2018

Avv. Carolina Akie Colleoni

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